Il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto a fornire i primi chiarimenti in merito alla applicazione del nuovo strumento di incentivazione agli investimenti, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017.
In particolare:
L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2017 secondo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Il software integrato, o acquistato con il bene, è da considerarsi agevolabile con l’iperammortamento
L’iper ammortamento non è applicabile agli esercenti arti e professioni
Per poter essere considerato interconnesso ai fini dell’applicabilità dell’iperammortamento il bene deve
- scambiare informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.)
- essere identificato univocamente, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).